Cos’è l’assegno di inclusione
L’assegno di inclusione (Adi) rappresenta una misura fondamentale per il sostegno economico e l’inclusione sociale delle famiglie in difficoltà. Introdotto come sostituto del reddito di cittadinanza, l’Adi è stato confermato anche nella legge di bilancio 2025 del governo Meloni. Questo aiuto è destinato a nuclei familiari che soddisfano specifici requisiti di residenza, cittadinanza e situazione economica.
Requisiti per accedere all’assegno di inclusione
Per poter beneficiare dell’assegno di inclusione, è necessario rispettare alcuni criteri. Innanzitutto, il richiedente deve essere un cittadino europeo o un familiare con diritto di soggiorno. In alternativa, possono richiedere l’Adi anche i cittadini di paesi terzi con permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o titolari di protezione internazionale.
Inoltre, è fondamentale risiedere in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.
Un altro aspetto importante riguarda la situazione economica del nucleo familiare. Per accedere all’assegno, l’Isee deve essere in corso di validità e non superiore a 9.360 euro. Inoltre, il reddito familiare non deve superare i 6.000 euro annui, con alcune eccezioni per famiglie con membri anziani o con disabilità. È essenziale anche che il patrimonio immobiliare, esclusa la casa di abitazione, non superi i 30.000 euro e il patrimonio mobiliare non superi i 6.000 euro, incrementabili in base al numero di componenti e alla presenza di disabilità.
Modalità di richiesta e erogazione del beneficio
La richiesta per l’assegno di inclusione può essere presentata online attraverso il portale Inps o tramite i Centri di Assistenza Fiscale (Caf).
Una volta accettata la domanda, l’erogazione del beneficio è subordinata alla sottoscrizione di un patto di attivazione, che prevede percorsi personalizzati per favorire l’inclusione sociale e lavorativa. È importante notare che l’assegno non viene concesso se un componente del nucleo familiare è disoccupato a seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi precedenti la richiesta, salvo casi di giusta causa.