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Copyright: ecco cosa succede quando si fa un video e si usa una canzone senza autorizzazione dell’autore

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I diritti d’autore sono quei diritti che il nostro ordinamento riconosce agli autori per le loro opere. In Italia sono disciplinati dalla legge 633/1941.Non si tratta infatti di un singolo diritto ma di un fascio di diritti. Essi si dividono principalmente in diritti morali e patrimoniali.

Perché bisogna conoscerli?

È sempre importante avere un’infarinatura delle norme sui diritti d’autore quando per un motivo o per l’altro si ha a che fare con la comunicazione. Che sia per un video promozionale della propria impresa o per delle foto su facebook è importante sapere quali sono i vincoli che la l.d.a. impone.Se poi si commissiona il lavoro a terzi è utile per capire se la persona a cui ci rivolgiamo è un professionista o meno del suo settore, attento a tutti i dettagli (si pensi alle liberatorie per l’uso delle immagini) per non dover incorrere in multe o guai giudiziari.

Quali sono i diritti d’autore?

I diritti d’autore sono di vario tipo.

Abbiamo i diritti morali, che sono incedibili (art. 22) e non hanno limiti di tempo perché sono sempre esercitabili dagli eredi. Essi sono:

  • il diritto alla paternità dell’opera (art. 20): ovvero a vedere riconosciuta l’opera come propria. L’autore conserva infatti il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.
  • il diritto d’inedito
  • il diritto di pentimento
  • il diritto all’integrità dell’opera

Poi ci sono i diritti patrimoniali che invece sono cedibili, rinunciabili (art. 107) e durano fino a 70 anni dalla morte dell’autore (art.

25).

L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo originale, o derivato, nei limiti fissati dalla legge (Art. 12).

I diritti che gli sono riconosciuti sono:

  • Diritto di noleggio e diritto di prestito
  • Il diritto di esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico
  • Diritto di seguito
  • Il diritto di pubblicazione
  • Il diritto di comunicazione al pubblico
  • Il diritto di riproduzione
  • Il diritto di elaborazione e di modificazione dell’opera
  • Il diritto di Trascrizione

Il caso del Bologna FC

Lo scorso 22 marzo il Bologna FC ha caricato sulla sua pagina facebook il video promozionale con cui promuoveva il nuovo look dello stadio Dall’Ara di Bologna.

Sembrerebbe però esserci un grave errore in questo video. La società non avrebbe infatti chiesto il permesso all’autore di utilizzare il brano per il video.

Il brano in questione è Nothing to me di Godblesscomputers. Peccato che Lorenzo Nada, il producer bolognese che si cela dietro Godblesscomputers, l’abbia scoperto solo qualche giorno fa, dopo la segnalazione di un fan.

Ho scritto a Lorenzo per capire cosa era successo e lui mi ha detto che non gli era mai capitata una cosa del genere.

Lui infatti non ha ricevuto nessuna richiesta né dal Bologna FC né dall’autore del video. Anche l’etichetta discografica nega di essere stata contattata.

Abbiamo allora chiesto al Bologna FC un chiarimento tramite la mail riportata sul sito ufficiale. Nell’arco delle successive 48 ore non abbiamo ricevuto alcuna risposta. In compenso però il video è sparito dalla pagina. Abbiamo allora chiamato la società e ci è stato detto che qualcuno dell’ufficio stampa avrebbe risposto entro 48 ore. Ad oggi nessuna risposta è pervenuta.

Allo stato degli elementi che abbiamo saremmo proprio di fronte a un caso di violazione di diritti d’autore. In particolare di due diritti:

  1. Il diritto alla paternità, in quanto non viene in alcun caso menzionato né l’autore né l’opera utilizzata nei credits finali, che mancano del tutto (c’è un motivo se al cinema i titoli di coda sono lunghissimi).
  2. Il diritto di elaborazione e modificazione dell’opera (art. 18 L.d.A.). In questo caso il brano è stato editato, in quanto accorciato, e sincronizzato su immagini associate al Bologna FC. Tale utilizzo deve essere sempre autorizzato dall’autore dell’opera che ne detenga ancora i diritti di utilizzazione economica, come nel caso in questione.

Cosa si può fare in questi casi?

Oltre a rivolgersi ad un avvocato per adire le vie legali, una volta raccolte le prove, si può chiedere la rimozione a facebook del video. Secondo i termini e condizioni del noto social network, si violano le sue norme quando si caricano video/foto di cui non si posseggono i diritti di proprietà intellettuale. In questo caso l’autore può segnalarlo e chiederne la rimozione.

Le conseguenze per la società

Oltre ad un danno di immagine per la società, ci sono le conseguenze legali per essa e per l’autore del video, se era stato commissionato a esterni.

Se per la società la responsabilità sarà solo civile, dovendo pagare i danni all’autore, tenuto anche conto che il video è stato visto almeno 27.492 volte (come da foto riportata), la legge per le persone fisiche prevede una bella multa, come dicono gli artt. 171 e 171-ter l.d.a.

Art. 171 L.d.A.

Salvo quanto previsto dall’art. 171-bis e dall’art. 171-ter, è punito con la multa da lire 100.000 a lire 4.000.000 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: (1)

[…]

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, una opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell’opera cinematografica, l’esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

Art. 171-ter L.d.A.

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 2.582,00 a euro 15.493,00 chiunque a fini di lucro:[…]

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un’opera dell’ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

[…]

Anche quando il video non è venduto su supporti e non ci sarebbe quindi uno scopo di lucro diretto, se inserito in un contesto commerciale di promozione, si potrebbe ravvisare un lucro indiretto.

Se poi il video è stato commissionato a terzi, potrebbe essere ravvisabile anche la richiesta di risarcimento danni della società al terzo per danni di immagine. I casi come questo sono tanti.

Sono molte le piccole imprese che si fanno fare un video promozionale con 150€ dove puoi sentire canzoni degli U2 o Beyonce.Peccato che anche il committente non possa far finta di niente solo perché tanto Bono e Beyonce non lo verrebbero mai a sapere. Il committente resterà responsabile civilmente nei confronti dell’autore anche se si potrà rifare sull’autore del video commissionato. Peccato che, nei casi di video commerciali che utilizzino canzoni molto conosciute, le cifre potrebbero essere molto alte e difficilmente recuperabili.

Per questo è fondamentale affidarsi a dei professionisti per la propria strategia comunicativa. Non basta infatti sapere fare dei bei video, soprattutto quando la musica ne è parte integrante e fondamentale. È necessario adempiere a tutti i doveri e oneri legali che l’opera comporta.

Mentre condividete quest’articolo, riascoltatevi e godetevi il video di Nothing to me, che merita di più.

Vincenzo Tiani ; Whead.itLaw & Digital Communication

Originariamente pubblicato su chefuturo.it

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Scritto da chef

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