Privacy Online: Nessuna amnesia collettiva per il diritto all’oblio

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Forse stiamo crescendo e forse stiamo imparando ad accettare l’idea che, nella società dell’informazione, non serve e non è giusto ambire a veder riconosciuto il diritto di ciascuno ad accorciare la memoria della Rete, ottenendo la cancellazione di qualsiasi informazione lo riguardi da giornali, blog e piattaforme di social network.

Forse. Ma la strada è ancora lunga.

E’ questa la sensazione che si trae a leggere una recente bella decisione del Garante Privacy che potrebbe rappresentare una tappa importante nell’individuazione della necessaria posizione di equilibrio tra il diritto alla privacy del singolo e quello all’informazione dei media e della collettività.

La storia all’origine della decisione è una delle tante nelle quali, una persona lamenta la lesione del proprio diritto alla privacy [n.d.r. nella sua peculiare declinazione di c.d. “diritto all’oblio”] in conseguenza della pubblicazione negli archivi storici online di un quotidiano di una notizia con la quale si dava conto del proprio coinvolgimento in un procedimento giudiziario ma non anche dell’evoluzione del giudizio che aveva condotto al proprio proscioglimento.

Secondo un copione collaudato, l’interessato ha chiesto al Garante per la Privacy di ordinare all’editore la cancellazione dell’articolo perché ormai non più attuale, la sua disindicizzazione dai motori di ricerca “generalisti” o, almeno, di procedere al suo aggiornamento.

Nuova, condivisibile, senza sbavature e, soprattutto “moderna”, la risposta del Garante per la privacy.

Nessun ordine di cancellazione dei contenuti in questione perché “il trattamento dei dati personali del ricorrente[…,] a suo tempo effettuato in modo lecito per finalità giornalistiche, nel rispetto del principio dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, rientra ora, attraverso la riproposizione dei medesimi dati negli articoli pubblicati quale parte integrante dell’archivio storico del quotidiano reso disponibile on-line sul sito Internet dell’editore resistente, tra i trattamenti effettuati al fine di concretizzare e favorire la libera manifestazione del pensiero e, in particolare, la libertà di ricerca, cronaca e critica anche storica”.

Come dire che ciò che ieri era cronaca, oggi è storia e, dunque, a patto che l’informazione sia vera e di pubblico interesse, non si può e non si deve toccare.

Il Garante, tuttavia, non nega che l’interessato abbia diritto a veder riconosciuta la propria identità personale costituita dalla sintesi delle notizie che lo riguardano vecchie e nuove o, almeno, meno vecchie.

Nella decisione resa nelle scorse settimane, dunque, il Garante ha stabilito che le “richieste di integrazione/aggiornamento formulate dal ricorrente debbano essere accolte e che pertanto l’editore resistente debba provvedere a predisporre un idoneo sistema nell’ambito del citato archivio storico, idoneo a segnalare (ad esempio, a margine dei singoli articoli o in nota agli stessi) l’esistenza del seguito o dello sviluppo della notizia in modo da assicurare all’interessato il rispetto della propria (attuale) identità personale, quale risultato della completa visione di una serie di fatti che lo hanno visto protagonista e ad ogni lettore di ottenere un’informazione attendibile e completa”.

Questa volta, dunque – a differenza di quanto troppo spesso accaduto dinanzi ai nostri Giudici – il Garante ha detto no ad ogni forma di amnesia collettiva indotta o manipolazione della storia, rilevando come per tutelare il c.d. diritto all’oblio del singolo o, meglio ancora, il suo diritto all’identità personale più che eliminare informazioni dallo spazio pubblico telematico occorra, semmai, aggiungerne per aggiornare quelle vecchie con le nuove.

Un passo decisamente importante verso la soluzione di una questione che, negli ultimi anni, ha frequentemente minacciato di vedere i diritti all’informazione, alla cronaca e, persino, alla storia schiacciati sotto peculiari ed originali re-interpretazioni del diritto al c.d. oblio che minacciavano e, forse, ancora minacciano, di lasciare ai nostri posteri un “ricordo” falsato della nostra epoca fatta solo di uomini pii e virtuosi.

Bene così ma si può e si deve fare di più perché manca ancora un’affermazione forte ed inequivoca che nessun bit di informazione legittimamente pubblicato debba essere cancellato o nascosto a tutela dell’identità personale del singolo al quale tocca il compito di acquisire – attraverso un naturale processo di evoluzione darwiniana – l’abilità a convivere con il carattere pubblico del proprio passato benché doverosamente completato ed aggiornato con il proprio presente.

Basta, dunque, con l’ipocrita idea secondo la quale le informazioni legittimamente pubblicate andrebbero disindicizzate dai motori di ricerca perché se le informazioni che riguardano il singolo vengono debitamente aggiornate, non c’è più nessun motivo di provare a nasconderle agli occhi del mondo.

E attenzione poi a che – complice il “nuovo” obbligo di aggiornamento delle informazioni pubblicate – editori, blogger e content provioder in genere non trovino, più semplice e meno oneroso, auto-imporsi la cancellazione dei contenuti relativi ad altrui dati personali anziché aggiornarli.

Sarebbe una sconfitta per tutti.

L’obbligo di aggiornamento dei contenuti legittimamente pubblicati deve sorgere solo a seguito della richiesta di aggiornamento da parte dell’interessato e deve essere circoscritto alla pubblicazione delle informazioni fornite all’editore da parte dell’interessato senza commenti e con adeguata documentazione che ne provi la veridicità.

Imporre ad un editore – ma anche ad un blogger o ad un qualsiasi citizen journalist – un onere di costante aggiornamento – a prescindere da ogni richiesta dell’interessato – di tutte le informazioni pubblicate sarebbe, infatti, per un verso inattuabile e, per altro verso, un’eccessiva ingerenza nella propria attività di impresa e/o di informazione.

Vi immaginate cosa significherebbe fare informazione online se dopo aver dato la notizia dell’arresto di un personaggio più o meno noto dovessi, necessariamente, seguirne, per anni, la vicenda giudiziaria per esser pronto ad aggiornare le informazioni originariamente pubblicate?

Legittimare chiunque ad ottenere l’aggiornamento delle informazioni – evidentemente negative [n.d.r. difficile che qualcuno contesterà mai ad un editore di non aver aggiornato la notizia della sua assoluzione con quella della sua successiva condanna in appello] – senza imporgli di documentare la veridicità della richiesta, d’altra parte, renderebbe straordinariamente facile hackerare il sistema e fare in modo che ciascuno tenti di ottenere, sempre e comunque, il miglior possibile ritratto di sé stesso.

Il Garante Privacy sembra, dunque, aver indicato la strada giusta ma il percorso è ancora lungo ed impervio.

Originariamente pubblicato su chefuturo.it

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