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Sexting (e non solo) ai tempi dei social

innovaizone

In questi ultimi mesi abbiamo assistito ad una tragica esplosione di comportamenti in rete provocatori, molte volte pericolosi, spesso devianti e che possono divenire addirittura criminali producendo conseguenze anche drammatiche. Tra questi, ad esempio, c’è il Sexting, cioè lo scambiarsi immagini sexy e/o messaggi di testo sessualmente espliciti con il partner o con uno sconosciuto, che è solo uno dei comportamenti a rischio che viene posto in essere attraverso gli smartphone o altri mezzi informatici. Altri comportamenti simili infestano la rete come la Sextortion Scams, cioè la truffa perpetrata ai danni di utenti internet ai quali, con l’illusione di un flirt o una storia sentimentale, sono estorte immagini erotiche usate poi come strumento di ricatto o il similare Grooming; la Denigration (Denigrazione), che è un’attività offensiva intenzionale dell’aggressore che mira a danneggiare la reputazione e la rete amicale di un’altra persona, concretizzabile anche in una singola azione capace di generare, con il contributo attivo, non necessariamente richiesto, degli altri utenti di internet (“reclutamento involontario”), effetti a cascata non prevedibili, o le Dancing o Candy girls (che offrono immagini soft porno in cambio di piccole ricompense come ricariche telefoniche ecc.) o il Baiting (l’aizzare cani contro belve alla catena) e cioè il prendere di mira utenti (users), nello specifico principianti (new users), in ambienti virtuali di gruppo (es: chat, game, forum) facendoli diventare oggetto di discussioni aggressive attraverso insulti e minacce per errori commessi dovuti all’inesperienza.

SEXTING, IL DOCUMENTO IGLOSS@ 1.0

Quando il documento iGloss@ 1.0, Glossario dei comportamenti devianti on line (emanato dal Ministero della Giustizia e realizzato dal Dipartimento Giustizia Minorile) è stato pubblicato nel maggio 2015, sono stati moltissimi i critici che lo ritenevano eccessivo e colpevolizzante o che, addirittura, diffondesse il panico tra gli utenti.

iGloss@ ha avuto il pregio di elencare e analizzare possibili comportamenti devianti o criminali, indicando anche i reati eventualmente collegati

In realtà l’iGloss@ che ha avuto il pregio di elencare e analizzare possibili comportamenti devianti o criminali (o solo potenzialmente pericolosi), indicando anche i reati eventualmente collegati, l’aveva vista lunga e sapeva offrire una panoramica razionale dei rischi della rete, avendo tra gli altri l’obbiettivo di educare gli utenti a stare in guardia da possibili degenerazioni di comportamenti solo provocatori.

Ma che la rete amplifichi il reale non è una novità e chi se ne occupa da anni dovrebbe saperlo. Se “provochi” online gli effetti potrebbero essere imprevedibili. Questo è il punto. E così è stato nelle vicende che tutti conoscono e che in questa sede non occorre riprodurre.

Inutile qui illustrare come fa l’iGloss@ i possibili reati concretizzabili per ognuno di questi comportamenti. Basti sapere che il Sexting può condurre alla truffa o alla diffamazione; il Baiting a e l’harrassment all’ingiuria e alla diffamazione e ad altri reati per chi li pratica, nonché alla persecuzione o alle molestie e alla diffusione illecita per chi li subisce. Per il resto si consiglia di leggere l’iGloss@ attentamente qui.

Fornire un consenso iniziale a una comunicazione di testo o di immagini online non significa un consenso alla diffusione e ancor meno alla viralizzazione

Quello che si vuole evidenziare invece è che fornire un consenso iniziale a una comunicazione (a soggetto determinato come definita dalla normativa sulla privacy) di testo o di immagini on line non significa un consenso alla diffusione e ancor meno alla viralizzazione.

E che quindi è sempre possibile revocare, tirarsi indietro, chiedere un risarcimento. Il fatto che NON sia avvenuto nei recenti casi di attualità significa che i magistrati designati non hanno applicato o gli avvocati nominati non hanno saputo difendere in base alla disciplina specifica e non certo che il comportamento della vittima fosse colpevole. Sicuramente era pericoloso, deviante e/o anche provocatorio, ma non certo consensuale in tutto il suo epilogo. L’obiettivo dell’iGloss@ era quello di tutelare i minori (e non solo) che, utilizzando il web, possono essere più o meno inconsapevolemente “vittime” o “autori di reato” che si vuole analizzare sotto un profilo giuridico.

…E PER QUANTO RIGUARDA L’OBLIO…

Per quel che concerne invece il diritto all’oblio nel caso Cantone si legge in alcuni articoli di stampa che lo stesso non sarebbe stato concesso per ragioni temporali, nel senso che l’interesse pubblico a conoscere la notizia (nel caso specifico il video hard diffuso on line che ha portato la vittima al suicidio) non era ancora scemato e che quindi lo stesso doveva essere reperibile. Più precisamente, da come riporta l’articolo de il Post a firma Filippo Facci “Il diritto all’oblio le è stato negato: «Presupposto fondamentale perché l’interessato possa opporsi al trattamento dei dati personali, adducendo il diritto all’oblio», si legge, «è che tali dati siano relativi a vicende risalenti nel tempo», e nel caso «non si ritiene che sia decorso quel notevole lasso di tempo che fa venir meno l’interesse della collettività». L’interesse”.

Non occorre occuparsi di privacy da 20 anni per capire che questa affermazione è scorretta NON essendo il diritto all’oblio affatto ancorato a limiti temporali (è sufficiente un’occhiata all’art. 17 del Regolamento Europeo Privacy, Reg. 679 del 26 aprile 2016, entrato in vigore a maggio 2016 e alle molteplici decisioni del Garante Privacy). Il fattore tempo può avere senso per i limiti del diritto di cronaca che consentono ad un articolo di restare visibile grazie ai motori di ricerca per almeno 1 o 2 anni dal fatto, per poi finire legittimamente nell’archivio storico on line o off line della testata, ma NON si riferiscono alla semplice informazione (di testo o di immagine) diffusa.

BULLISMO E CYBERBULLISMO

Sullo stesso tema si discute poi del DDL ora al Senato, dopo l’approvazione della Camera, recante “Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo” dove all’articolo 1 si stabilisce che con il termine «bullismo» (e cyberbullismo se informatico) si intendono l’aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, a danno di una o più vittime, idonee a provocare in esse sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all’autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni per ragioni di lingua, etnia, religione, orientamento sessuale, aspetto fisico, disabilità o altre condizioni personali e sociali della vittima.

Se il Titolare del Trattamento (il Titolare cioè del sito) non risponde o non oscura, ci si può rivolgere direttamente al Garante per la protezione dei dati personali

Si vuole con il nuovo DDL abbreviare i tempi della Giustizia potendo la vittima (con l’aiuto del genitore se minorenne) richiedere un oscuramento o un blocco dei contenuti specifici rientranti nelle condotte di cyberbullismo, anche qualora le condotte non integrino le fattispecie di cui al trattamento illecito dei dati previsto dal 167 del codice in materia di protezione dei dati personali (e quindi ad esempio anche nei casi in cui un consenso iniziale alla comunicazione dell’immagine ci fosse stata). Se il Titolare del Trattamento (il Titolare cioè del sito) non risponde o non oscura ci si può rivolgere direttamente al Garante per la protezione dei dati personali.

Per quel che concerne i Titolari dei siti internet evidenzierei che questi devono dotarsi, qualora non le abbiano già attivate, di specifiche procedure per il recepimento e la gestione delle istanze di oscuramento, rimozione o blocco di cui sopra, dandone informazione tramite avvisi chiari e di facile individuazione.

MONICA GOBBATO

Originariamente pubblicato su chefuturo.it

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